L’atto di compravendita immobiliare rappresenta l’ultimo passo utile per poter entrare in piena proprietà dell’immobile dei vostri sogni. Ma cosa è? Quali sono le sue caratteristiche?
Iniziamo con il ricordare che l’atto di compravendita (rogito) è un atto giuridico scritto che trasferisce, in via definitiva, la proprietà dell’immobile. Per poter essere giudicato valido deve essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e trascritto nei registri immobiliari (generalmente a cura del notaio).
Strutturalmente l’atto di compravendita è costituito da una prima parte iniziale nella quale sono identificate le parti, e una parte centrale dove si illustra il consenso specifico a trasferire la proprietà dell’immobile dal venditore all’acquirente, con identificazione catastale dello stesso immobile. Il notaio eserciterà un ruolo importante di controllo nella preparazione e nello svolgimento dell’atto, essendone principalmente responsabile nei confronti delle parti e dei terzi.
In particolare, è necessario che nell’atto siano indicati alcuni elementi ricorrenti come gli estremi del permesso di costruzione dell’immobile, e una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione necessaria, comprensiva dell’attestazione della prestazione energetica allegata al contratto. Nell’ipotesi di omessa dichiarazione o allegazione, l’acquirente e il venditore sono soggetti al pagamento in solido e in parti uguali della sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 3.000 e 18.000 euro. Nell’atto dovranno inoltre essere indicati i diritti e i doveri della parte acquirente e della parte venditrice, con evidenza delle garanzie della proprietà, piena ed esclusiva, l’assenza di vizi e la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile.
Nell’atto, l’acquirente dovrà indicare l’obbligo di pagare il prezzo contestualmente alla sottoscrizione o nei termini concordati con il venditore indicati nell’atto (ad esempio, in caso d finanziamento). Saranno inoltre riportate le dichiarazioni delle parti in ordine alle modalità di pagamento, che dovranno comprendere assegni circolari, bancari o bonifico, o altre modalità tracciabili.
Se le parti hanno fatto ricorso ad attività di mediazione nella conclusione della compravendita, nell’atto devono essere indicati i dati identificativi del titolare, o la denominazione, ragione sociale e dati identificativi del legale rappresentane, oltre a partita Iva, codice fiscale, numero di iscrizione la ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, e oltre alle spese sostenute per l’attività di mediazione, e le modalità di pagamento.
Infine, l’atto dovrà essere trascritto nei Registri Immobiliari (di norma a cura del notaio). Si tratta, in buona evidenza, di un adempimento estremamente importante, poiché ha la finalità di far constare il trasferimento della proprietà nei confronti dei terzi. Se con il contratto di compravendita viene trasferita la proprietà con effetto tra le parti, la trascrizione fa infatti sì che tale trasferimento sia a tutti noto e “opponibile”, ovvero che abbia efficace nei confronti dei terzi. Per questo motivo è altresì importante che la trascrizione avvenga con tempestività.