Quando si procede ad acquistare un immobile, l’operazione di compravendita è (purtroppo!) arricchita da una serie di imposte che è necessario corrispondere all’Erario. Imposte che non sono omogenee, bensì differenziate sulla base della scelta di acquisto da un venditore privato o da un’impresa, e ancora dall’acquisto di un immobile residenziale o commerciale. Inoltre, le imposte (come vedremo nei prossimi giorni) possono diminuire radicalmente in caso di specifiche agevolazioni. Ma andiamo con ordine.
Nel caso in cui il venditore sia un soggetto privato, o un’impresa con cessione esente da Iva, l’acquirente sarà tenuto al versamento dell’imposta di registro pari al 9% del prezzo di acquisto, oltre al versamento delle imposte ipotecarie e catastali, nella misura di 50 euro ciascuna.
Se la vendita viene effettuata da imprese costruttrici del fabbricato, entro 5 anni dalla costruzione o dall’intervento di ripristino, oppure nel caso in cui si tratti di un immobile residenziale destinato ad alloggio sociale, la cessione viene assoggettata ad Iva con aliquota del 10%, elevata al 22% per le abitazioni di lusso. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono invece versate nella misura pari a 200 euro ciascuna. Nell’ipotesi di vendita con Iva, invece, alle imposte va aggiunta l’imposta di bollo di 230 euro, e la tassa ipotecaria di 90 euro.
In merito al calcolo dell’imposta di registro, giova ricordare che lo stesso viene effettuato usl prezzo della vendita nel caso di cessione soggetta ad Iva. Nel caso di acquisto di immobili residenziali e relative pertinenze, invece, se l’acquirente è persona Iva e non agisce per conto di attività commerciali, artistiche o professionali, può domandare di calcolare l’imposta sul valore catastale dell’immobile (per ottenere il valore si moltiplica la rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per 110 per la prima casa e relative pertinenze, per 120 negli altri casi).
In tutte le ipotesi non contemplate nelle righe che precedono, l’imposta di registro proporzionale non può essere di importo inferiore a 1.000 euro, e i trasferimenti assoggettati a tale imposta sono esenti dall’imposta di bollo, dei tributi specifici catastali e delle tasse ipotecarie.