Nel momento in cui si acquista casa, è necessario affrontare il pagamento di una serie di imposte la cui quantificazione dipende, principalmente, dal fatto che il venditore sia un privato o un’impresa, e dalla possibilità di poter usufruire o meno delle agevolazioni per la prima casa.
Differenze tra venditore privato e venditore impresa
Una prima divergenza riguarda l’acquisto della casa da privato o da impresa. Nel caso in cui il venditore sia un soggetto privato, infatti, la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. Di contro, se il venditore è un’impresa, la cessione sarà generalmente esente da Iva, con l’imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.
Vi sono tuttavia alcune ipotesi in cui la cessione non è esente da Iva, ed è pertanto soggetta all’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna. Le ipotesi in cui il venditore (impresa) è soggetto a Iva sono le seguenti:
vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita) vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita).
Imposte e agevolazioni prima casa
Se coloro i quali acquistano l’immobile possono usufruire delle agevolazioni per la prima casa, possono fruire di una corposa riduzione delle imposte. Nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendite esenti da Iva):
Nel caso di acquisto da impresa, con vendita soggetta a Iva:
Ricordiamo altresì che l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere inferiore a 1.000 euro, e che i trasferimenti che sono assoggettati al pagamento dell’imposta di registro rimangono comunque esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Oltre all’imposta di registro, alle vendite assoggettate a Iva si applicano di regola, salvo casi particolari, l’imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale).